In ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell’appalto di un servizio, o di reinternalizzazione, l’elemento discriminante per ricondurre la vicenza negoziale alla fattispecie disciplinata dall’art. 2112 c.c. è da individuarsi nel passaggio di beni di non trascurabile entità, ovvero nel trasferimento di un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui autonoma capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how (v. Cass. n. 24972/2016).